Quando la vita di una persona si spegne, restano le sue volontà. E tra queste, sempre più spesso, emerge il desiderio della dispersione delle ceneri. Ma cosa succede quando ciò non è messo nero su bianco? Fino a poco tempo fa, in assenza di prove inconfutabili di questo desiderio, espresso in vita dal defunto, era impossibile accedere a tale pratica. Ora, grazie a un importante chiarimento normativo della Regione Veneto (che ha risposto a un quesito del Comune di Rovigo), è stato eliminato il vincolo che in molti casi rendeva impossibile esaudire questo ultimo desiderio. In questo articolo spieghiamo come è diventato più semplice disperdere le ceneri dei propri cari.
La disciplina della dispersione delle cenere
La dispersione delle ceneri, così come la cremazione, rientra nell’ambito della polizia mortuaria, ovvero l’insieme di norme e servizi che regolano tutte le attività relative alla gestione dei defunti. Tutto ciò fa parte della materia più ampia della tutela della salute, che l’articolo 117 della Costituzione1 attribuisce una responsabilità legislativa condivisa tra lo Stato e le Regioni. Questo significa che lo Stato definisce i principi fondamentali e le linee guida generali, mentre le singole Regioni hanno il potere di legiferare più nel dettaglio.
A livello nazionale, la Legge 30 marzo 2001, n. 1302 è stata un passo importante. Infatti, per la prima volta in Italia, il Legislatore ha disciplinato la gestione delle ceneri. Questa legge ha introdotto la possibilità di disperderle in luoghi specifici:
- aree dedicate all’interno o nelle prossimità dei cimiteri,
- in natura (mare, lago, fiume o aria),
- in aree private.
A questa norma, si aggiunge la Legge Regionale del 4 marzo 2010, n. 183, che stabilisce le regole per il Veneto.
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Un chiarimento necessario
Il quadro normativo, finora, prevedeva un trattamento differenziato per la cremazione e la dispersione delle ceneri, due pratiche che necessitano del rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune competente.
Per la cremazione, si teneva conto in via prioritaria della volontà del defunto, ma, in assenza di una prova di questo suo desiderio, veniva accettata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal coniuge o dai parenti. Mentre, per la dispersione delle ceneri quest’ultima possibilità non era contemplata e si teneva conto esclusivamente la volontà del defunto. Quindi, in assenza di una prova inconfutabile del desiderio della persona deceduta, tale pratica non poteva essere autorizzata. Con il recente chiarimento interpretativo, la Regione Veneto ha equiparato le due procedure di richiesta, estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva anche per la dispersione delle ceneri.
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Ora cosa si deve fare per richiedere la dispersione delle ceneri?
Ora nei comuni di Adria, Cavarzere e di tutta la provincia di Rovigo, la procedura per ottenere la dispersione delle ceneri si è semplificata. Per ottenerla bisogna presentazione di una domanda in carta bollata al Comune competente, allegando uno dei seguenti documenti:
- disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio;
- testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio;
- iscrizione certificata a un’associazione riconosciuta avente come scopo statutario la diffusione della cremazione e della dispersione delle ceneri;
- in mancanza di tali documenti può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del coniuge, della persona unita civilmente o, in assenza, dal parente più prossimo. Nel caso in cui ci siano più familiari dello stesso grado è necessario che la dichiarazione sia sottoscritta dalla maggioranza di essi.
Grazie a questo intervento interpretativo la Regione Veneto ha reso più semplice accedere alla pratica della dispersione delle ceneri, alleggerendo il carico emotivo e pratico in un momento già delicato.
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NOTE
1 Leggi l’articolo 117 della Costituzione italiana.
2 Qui puoi leggere il testo della Legge 30 marzo 2001 n. 130.
3Legge Regionale del 4 marzo 2010 n. 18.